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Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

COS'È

E’ un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire alle persone non abbienti, nell’ambito del processo penale, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza (con scelta da effettuare tra gli iscritti in appositi elenchi, predisposti dai Consigli degli ordini del distretto di Corte d’Appello nel quale trovasi il Magistrato davanti al quale pende il processo), di un consulente tecnico, di un investigatore privato, con oneri a carico dello Stato.
Tali soggetti non possono chiedere o percepire alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese dal proprio assistito, commettendo diversamente grave illecito disciplinare.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
L’ammissione produce come principale effetto quello di esentare da ogni onere inerente l’assistenza e la difesa processuale (gratuità nel rilascio delle copie degli atti processuali, anticipazioni dei compensi spettanti ai suddetti soggetti da parte dell’Erario) rimanendo comunque salvo il diritto dello Stato al recupero, nel caso di successiva revoca dell’ammissione, qualora dovessero venire meno i presupposti legittimanti l’ammissione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articoli dal 74 al 141 del D.P.R. 30/05/02 n.115.

CHI PUO'RICHIEDERLO

L'istanza può essere presentata dall’indagato, dall’imputato, dal condannato, dalla persona offesa, dal danneggiato, dal responsabile civile, dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L’ammissione è valida per ogni fase e grado del procedimento.

Requisiti

  • titolarità di un reddito, imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16 (così aggiornato con D.M.20/01/09);
  • il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei familiari anagraficamente conviventi, compreso l’istante; in questo caso, i limiti di reddito di cui sopra sono aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L’istanza è redatta in carta semplice; la firma va autenticata dal difensore o dal cancelliere ricevente; è possibile altresì allegare all’istanza sottoscritta una fotocopia non autenticata del documento di identità dell’istante, secondo quanto previsto dal decreto lgs. 443/2000, art. 38).
Nella stessa vanno indicati (con autocertificazione) le generalità ed il codice fiscale dell’istante e dei suoi familiari, oltre il reddito complessivo. il giudice può richiedere la produzione dei documenti che dimostrino quanto dichiarato.

L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata con raccomandata, all’ufficio del giudice procedente; se procedente è la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Esclusioni

L’ammissione è esclusa:

  • per indagato, imputato e condannato di reati commessi in violazione delle norme reprimenti l’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • quando il richiedente è assistito da più di un difensore (eccettuati i casi di partecipazione a distanza al processo penale): in questo caso gli effetti del beneficio cessano nel momento della nomina del secondo difensore.

L’avviso dell’avvenuto deposito del provvedimento del giudice è comunicato all’interessato; contro il provvedimento che rigetta l’istanza è proponibile ricorso – entro 20 gg. dall’avvenuta comunicazione – davanti al Presidente del Tribunale; l’ordinanza che decide sul ricorso è notificata all’interessato, che ha 20 giorni di tempo per proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; tale ricorso non sospende comunque l’esecuzione del provvedimento.

Modulistica

Modulistica per i Professionisti

Stampa la scheda Patrocinio a spese dello Stato in materia penale in pdf.

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