E’ un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire alle persone non abbienti, nell’ambito del processo penale, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza (con scelta da effettuare tra gli iscritti in appositi elenchi, predisposti dai Consigli degli ordini del distretto di Corte d’Appello nel quale trovasi il Magistrato davanti al quale pende il processo), di un consulente tecnico, di un investigatore privato, con oneri a carico dello Stato.
Tali soggetti non possono chiedere o percepire alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese dal proprio assistito, commettendo diversamente grave illecito disciplinare.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
L’ammissione produce come principale effetto quello di esentare da ogni onere inerente l’assistenza e la difesa processuale (gratuità nel rilascio delle copie degli atti processuali, anticipazioni dei compensi spettanti ai suddetti soggetti da parte dell’Erario) rimanendo comunque salvo il diritto dello Stato al recupero, nel caso di successiva revoca dell’ammissione, qualora dovessero venire meno i presupposti legittimanti l’ammissione.
Articoli dal 74 al 141 del D.P.R. 30/05/02 n.115.
CHI PUO'RICHIEDERLOL'istanza può essere presentata dall’indagato, dall’imputato, dal condannato, dalla persona offesa, dal danneggiato, dal responsabile civile, dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L’ammissione è valida per ogni fase e grado del procedimento.
Requisiti
L’istanza è redatta in carta semplice; la firma va autenticata dal difensore o dal cancelliere ricevente; è possibile altresì allegare all’istanza sottoscritta una fotocopia non autenticata del documento di identità dell’istante, secondo quanto previsto dal decreto lgs. 443/2000, art. 38).
Nella stessa vanno indicati (con autocertificazione) le generalità ed il codice fiscale dell’istante e dei suoi familiari, oltre il reddito complessivo. il giudice può richiedere la produzione dei documenti che dimostrino quanto dichiarato.
L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata con raccomandata, all’ufficio del giudice procedente; se procedente è la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Esclusioni
L’ammissione è esclusa:
L’avviso dell’avvenuto deposito del provvedimento del giudice è comunicato all’interessato; contro il provvedimento che rigetta l’istanza è proponibile ricorso – entro 20 gg. dall’avvenuta comunicazione – davanti al Presidente del Tribunale; l’ordinanza che decide sul ricorso è notificata all’interessato, che ha 20 giorni di tempo per proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; tale ricorso non sospende comunque l’esecuzione del provvedimento.
Modulistica
Modulistica per i Professionisti
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