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Tirocinio formativo

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 (e ss.mm.).

L'articolo 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (e successivamente modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei Tribunali ordinari, degli Uffici requirenti di primo e secondo grado, degli Uffici e dei Tribunali di sorveglianza, dei Tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Requisiti

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale

- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

- non aver compiuto i trenta anni di età

- requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lett. g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza).

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

 

I magistrati formatori

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio.

Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell'attività di assistenza.

Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti.

Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l'attività svolta in relazione allo stage formativo.

Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.

Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

 

Modalità di svolgimento dello stage ed obblighi ad esso conseguenti

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Tribunale di Savona sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.

Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli), purchè ciò avvenga nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale

I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Savona, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del d.l. 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi". Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell' art. 73 commi 8 bis e ter del d.I. 21.6.2013 n.69 (conv. nella legge 9.8.2013 n.98) come modificato dall'art.50 bis del d.l. n.90 del 2014 (conv. nella legge n.114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

 

Vantaggi

L'esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;

- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;

- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;

- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.

- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

L'esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.

 

Borse di studio

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione allo stage deve essere presentata attraverso la nuova piattaforma informatica, che consente l'inserimento delle domande di tirocinio ex art 73 d.l. 69 del 2013, e delle relative borse di studio, a cura degli aspiranti, da remoto, con la parallela possibilità di gestire le domande da parte dell'amministrazione con utenze di back-office.

Il nuovo applicativo è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/

La manualistica relativa alla modalità di utilizzo della piattaforma è rinvenibile on-line, ai seguenti indirizzi:

https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_4_3.page                                                                                                                 

La Segreteria della Presidenza del Tribunale di Savona offre supporto per la presentazione delle domande previo contatto telefonico.

Ulteriori informazioni sono altresì reperibili alla seguente pagina: Ministero della giustizia | Fare un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

 

Tirocinio ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011

Diversi sono invece i periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati. Si tratta di periodi di un anno di tirocinio riservati ai più meritevoli, che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Sul punto rileva la convenzione didattica stipulata il 19.03.2013 dal Tribunale di Savona e la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Genova. La Convenzione ha trovato applicazione anche negli anni successivi al 2013 (in particolare, l'ultima attività di tirocinio svolta in ossequio alla Convenzione in oggetto è datata 02.02.2022, con relazione trasmessa dal Tribunale di Savona alla SSPL di Genova il 03.02.2022).

 

 

 

 

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